1. Sono vietati l'esercizio della prostituzione e qualsiasi atto di libertinaggio prodromico alla prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. È vietata ogni attività che favorisce o agevola la prostituzione.
1. È punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 50.000 euro, fatte salve in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici:
a) chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove si esercita la prostituzione, o comunque li controlli, li diriga, li amministri ovvero partecipi alla proprietà, all'esercizio, alla direzione o all'amministrazione;
b) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione;
c) chiunque induca o favorisca l'esercizio della prostituzione di una persona o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o a qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
d) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato, o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si adoperi per agevolarne la partenza;
e) chiunque svolga un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o
f) chiunque in qualsiasi altro modo favorisca la prostituzione altrui o ne tragga un profitto.
2. Nei casi previsti dalla lettera a) del comma 1, oltre alle sanzioni previste dalla presente legge, è revocata l'eventuale licenza di esercizio; in caso di recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio.
1. La pena prevista per i delitti di cui all'articolo 2 è raddoppiata:
a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno ovvero se comporta prestazioni soggette ad atti di crudeltà;
b) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il coniuge o il convivente, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi o il tutore;
c) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione o di istruzione, di vigilanza o di custodia;
d) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
1. Sono punite con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro le persone:
a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico offrono servizi di prostituzione o invitano al libertinaggio;
b) che in luogo pubblico o aperto al pubblico dimostrano di rendersi disponibili ai servizi di prostituzione o agli inviti al libertinaggio.
2. Le persone di cui al comma 1, colte in flagranza di reato, sono accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza, sottoposte a immediato accertamento sanitario e denunciate all'autorità giudiziaria.
3. I soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad accertamento sanitario, risultano affetti da patologia a trasmissione sessuale che comporti pericolo per la salute collettiva sono sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio da attuare nei servizi pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove interventi diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività della prostituzione attraverso:
a) programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento lavorativo;
b) programmi di sostegno economico, sociale e psicologico;
c) programmi di recupero sociale in alternativa alle misure di detenzione.
1. Le autorità di pubblica sicurezza adottano, di intesa con il comune interessato, misure di salvaguardia e di risanamento sociale e urbano sottoponendo le aree interessate dal fenomeno della prostituzione a precise e adeguate prescrizioni.