PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prostituzione, libertinaggio, favoreggiamento).

      1. Sono vietati l'esercizio della prostituzione e qualsiasi atto di libertinaggio prodromico alla prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico.
      2. È vietata ogni attività che favorisce o agevola la prostituzione.

Art. 2.
(Sfruttamento).

      1. È punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 50.000 euro, fatte salve in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici:

          a) chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove si esercita la prostituzione, o comunque li controlli, li diriga, li amministri ovvero partecipi alla proprietà, all'esercizio, alla direzione o all'amministrazione;

          b) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione;

          c) chiunque induca o favorisca l'esercizio della prostituzione di una persona o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o a qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

          d) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato, o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si adoperi per agevolarne la partenza;

          e) chiunque svolga un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o

 

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estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle citate organizzazioni o associazioni;

          f) chiunque in qualsiasi altro modo favorisca la prostituzione altrui o ne tragga un profitto.

      2. Nei casi previsti dalla lettera a) del comma 1, oltre alle sanzioni previste dalla presente legge, è revocata l'eventuale licenza di esercizio; in caso di recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio.

Art. 3.
(Aggravanti).

      1. La pena prevista per i delitti di cui all'articolo 2 è raddoppiata:

          a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno ovvero se comporta prestazioni soggette ad atti di crudeltà;

          b) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il coniuge o il convivente, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi o il tutore;

          c) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione o di istruzione, di vigilanza o di custodia;

          d) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 4.
(Adescamento e norme di sicurezza sanitaria).

      1. Sono punite con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro le persone:

          a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico offrono servizi di prostituzione o invitano al libertinaggio;

 

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          b) che in luogo pubblico o aperto al pubblico dimostrano di rendersi disponibili ai servizi di prostituzione o agli inviti al libertinaggio.

      2. Le persone di cui al comma 1, colte in flagranza di reato, sono accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza, sottoposte a immediato accertamento sanitario e denunciate all'autorità giudiziaria.
      3. I soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad accertamento sanitario, risultano affetti da patologia a trasmissione sessuale che comporti pericolo per la salute collettiva sono sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio da attuare nei servizi pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Art. 5.
(Interventi di recupero).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove interventi diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività della prostituzione attraverso:

          a) programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento lavorativo;

          b) programmi di sostegno economico, sociale e psicologico;

          c) programmi di recupero sociale in alternativa alle misure di detenzione.

Art. 6.
(Risanamento sociale e urbano).

      1. Le autorità di pubblica sicurezza adottano, di intesa con il comune interessato, misure di salvaguardia e di risanamento sociale e urbano sottoponendo le aree interessate dal fenomeno della prostituzione a precise e adeguate prescrizioni.